Garante Privacy: come cambia il consenso in ambito sanitario

Con l’emanazione del Provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019 da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali sembra risolversi in maniera definitiva il complesso binomio “consenso / trattamento dati sanitari” che per lungo tempo ha creato non poche perplessità agli operatori sanitari.

Non sempre, infatti, la raccolta del consenso da parte dell’interessato è apparsa agevole o di facile soluzione come ad esempio: per le situazioni d’emergenza, ovvero per i minori, per lo straniero che non parla la lingua italiana, ecc. ma nello stesso tempo andavano salvaguardati le libertà e i diritti degli interessati/pazienti.

Per dette ragioni, seppur il consenso al trattamento dei propri dati personali è la prima tra le basi giuridiche e delle condizioni di liceità del trattamento individuate dal Legislatore europeo, in realtà ciò che conta veramente è il diritto all’informazioni privacy del paziente in ragione della configurazione del diritto alla protezione dei dati personali come vero e proprio diritto fondamentale della persona, quale declinazione della dignità, della personalità e del principio di autodeterminazione informativa dell’individuo.

Infatti, la legislazione europea ed anche quella domestica hanno centrato il loro interesse proprio sul DIRITTO ALLE INFORMAZIONI, non richiedendo il consenso scritto dell’interessato in taluni contesti operativi, tra i quali rientra anche la Sanità Pubblica e Privata per l’assistenza e la cura delle persone malate.

Con il recente Provvedimento l’Autorità Privacy italiana prevede che il CONSENSO NON DOVRÀ ESSERE RICHIESTO all’interessato per i trattamenti che:

  • sono essenziali al raggiungimento di una o più finalità determinate ed esplicitamente connesse alla cura della salute;
  • sono effettuati da (o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario soggetto al segreto professionale o da altra persona anch’essa soggetti all’obbligo di segretezza.

Al contrario, DOVRÀ ESSERE RICHIESTO IL CONSENSO all’interessato per trattare i dati personali per quanto riguarda:

  • la consultazione del Fascicolo Sanitario elettronico;
  • consegna del referto online;
  • utilizzo app. mediche;
  • fidelizzazione della clientela, finalità promozionali, commerciali ed elettorali.

Attenzione, quindi, anche ai Provvedimenti Generali del Garante italiano che rendono attuabili i dettati normativi del Gdpr per evitare di incorrere in errori e/o violazioni in ambito privacy.